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Sbrollini: Rimuovere ostacoli al valore legale della televisita, la politica intervenga

Sanità pubblica Redazione DottNet | 05/03/2024 11:23

"E' inaccettabile che ad oggi il certificato telematico di malattia non sia compilabile dopo una televisita. Si tratta di una contraddizione che va contro la logica di un’evoluzione del nostro sistema a misura di cittadino"

«La telemedicina rappresenta una risorsa essenziale per l’evoluzione virtuosa del nostro Sistema Sanitario. È un dato di fatto e un valore, questo, trasversalmente riconosciuto. Eppure per implementare questo percorso è opportuno richiamare l’attenzione sulle contraddizioni, anche solo di carattere burocratico, che lo ostacolano e su cui è urgente intervenire. È questo il caso del valore legale della televisita domiciliare: è inaccettabile, infatti, che ad oggi il certificato telematico di malattia non sia compilabile dopo una televisita. Si tratta di una contraddizione che va contro la logica di un’evoluzione del nostro sistema a misura di cittadino». È quanto dichiara la Sen. Daniela Sbrollini, Vicepresidente della 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro e previdenza sociale del Senato, che nei giorni scorsi ha promosso su questo tema una conferenza in Senato.

«Alcune Aziende Sanitarie – prosegue la Senatrice - prevedono in modo esplicito che il certificato telematico di malattia possa essere compilabile solo dopo prestazioni in presenza. Nel documento di Approvazione delle Linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare, è espressamente indicato come una televisita  permetta di produrre un referto strutturato, qualora sia erogata dallo specialista. Nel referto è presente la diagnosi come la prognosi (giorni di inabilità), ma il Certificato telematico di malattia, che potrebbe essere compilato in modalità automatica nella Piattaforma nazionale di telemedicina, evitando una inutile burocrazia, invece può, in ottemperanza alla Legge Brunetta, essere prodotto solo dopo la visita in presenza. È incomprensibile questa contraddizione dal momento che la televisita è riconosciuta come atto medico e ha valore legale. Il referto della televisita viene, infatti, depositato nel Fascicolo Sanitario Elettronico attraverso la piattaforma di telemedicina e può essere integrato automaticamente nel Certificato telematico di malattia, che oggi, invece, può essere compilato ed inviato all’INPS solo dopo una visita in presenza. La televisita si chiude sempre con un referto, che vale come attestazione di malattia, sia in campo assicurativo che come giustificativo per l’assenza dal luogo di lavoro, ma paradossalmente non può essere compilato ed inviato per via telematica dopo una televisita».

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«L'uso della telemedicina, attraverso l'assistenza e il monitoraggio dei pazienti a distanza, offre la risposta sanitaria adeguata alle esigenze di una popolazione che registra un forte invecchiamento e un aumento delle malattie croniche ed è elemento imprescindibile della ristrutturazione e razionalizzazione del sistema sanitario – conclude la Sen. Sbrollini - La telemedicina può svolgere un ruolo essenziale nell’accrescere l'equità nell'accesso ai servizi socio-sanitari nei territori remoti, ridistribuire le risorse umane e tecnologiche tra diversi presidi, consentendo di coprire la necessità di competenze professionali spesso carenti ed assicurare la continuità dell'assistenza sul territorio, e offrire, grazie alla disponibilità di servizi di teleconsulto, un supporto ai servizi mobili d'urgenza o per le zone remote. Occorre rimuovere tutti gli ostacoli che ne rallentano l’affermazione nel nostro Sistema Sanitario. È per questo che ritengo importante che rispetto alla contraddizione che ostacola il valore legale della televisita e che appesantisce il processo di assistenza, creando un onere inutile all’assistito e al medico curante, sia opportuno intervenire quanto prima per adeguare la Legge Brunetta, conformando il referto in televisita a quello in presenza per gli aspetti legati all’ambito assicurativo e di giustificazione INPS».

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